Affittare casa ad un clandestino non è reato. Lo dice la Cassazione

La Corte di Cassazione, sez. I Penale, con la sentenza n. 26457 del 18 giugno 2013, ha confermato la sentenza del 15 aprile 2008 con cui si stabilisce che non esiste il reato di favoreggiamento quando si affitta una stanza, dietro compenso, ad un clandestino. Diventa reato se subentra l’elemento soggettivo del dolo specifico, e cioè la sussistenza in capo all’agente, della finalità di ottenere ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero clandestino solo al fine di trarre un profitto ingiusto.

Affittare, quindi, un appartamento o una stanza d’albergo a stranieri non in regola con il permesso di soggiorno ma con un valido documento di riconoscimento, non è previsto dalla legge come reato.affitto casa a clandesini

Ma la Cassazione, con sentenza n. 46070 del 2003, aveva già avuto modo di sostenere che “la concessione di un alloggio ad una persona in condizione irregolare non costituisce reato, a meno che non sia praticato un canone d’affitto esorbitante rispetto al canone normalmente praticato alle persone regolari e quindi non si ricavi in maniera evidente dal comportamento del soggetto ritenuto responsabile che egli sta approfittando della condizione di illegalità di uno straniero e che sta favorendo volontariamente e dolosamente la sua presenza irregolare sul territorio italiano”.

Il T.U. sull’immigrazione stabilisce che “Chiunque, a qualsiasi titolo – sia a pagamento sia gratuitamente a titolo di ospitalità anche precaria – dà alloggio ad uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili – siano essi rustici o urbani – posti nel territorio dello stato, è tenuto a darne comunicazione scritta entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza”. “La comunicazione – precisa il comma 2 dello stesso articolo 7 – comprende le generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata, o ove presta servizio e il titolo per il quale la comunicazione è dovuta”.

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