Mancano poco più di due settimane al debutto l’ASpI, assicurazione sociale per l’impiego, erede unica dei sussidi di disoccupazione e mobilità, e l’INPS, ha pensato bene di pubblicare adesso la circolare esplicativa n. 140 del 14/12/2012 avente ad oggetto: Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), istituita dall’art.2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Aspetti di carattere contributivo.
Delineata dalla riforma Fornero, l’Aspi interesserà tutti i dipendenti privati, compresi apprendisti e soci di cooperativa, che ad oggi sono senza coperture, e quelli pubblici a termine. Ovviamente, l’aver allargato il palcoscenico degli attori interessati rispetto al sistema attuale, ha, d’altro canto, inserito regole molto restrittive per il riconoscimento dello status di disoccupazione.
L’ASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, che siano in stato di disoccupazione e possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. E’ pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui quest’ultima non superi, nel 2013, l’importo mensile di 1.180 euro. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a tale importo, l’indennità è pari al 75% del predetto importo, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. È comunque stabilito un massimale erogabile, che mensilmente risulta essere pari a 1.119,32 Euro.
Non si applica il prelievo contributivo del 5,84% previsto per gli apprendisti (art. 26 della legge n. 41/1986) ed è riconosciuta la contribuzione figurativa. L’importo del trattamento è ridotto al 60% della retribuzione mensile di riferimento dopo i primi sei mesi di fruizione ed al 45% oltre il dodicesimo mese. L’ApI dura 12 mesi sino a 55 anni di età del lavoratore e 18 mesi oltre i 55 anni.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai lavoratori che non raggiungono il requisiti assicurativi e contributivi richiesti per l’ASpI, qualora possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi, può essere liquidata un’indennità denominata mini-ASpI. Il trattamento mini-ASpI viene corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. La mini-ASpI sostituisce l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ed è condizionata alla presenza e alla permanenza dello stato di disoccupazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i casi di licenziamento di un lavoratore assunto a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps una somma pari al 50% del trattamento mensile Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Il contributo è dovuto anche in caso di interruzione del rapporto di apprendistato che non sia dovuta a dimissioni o a recesso del lavoratore. Il contributo non è dovuto fino al 31 dicembre 2016 nei casi in cui venga versato il contributo d’ingresso per la mobilità (essendo quest’ultimo dovuto fino a tale data in base al periodo transitorio).
Limitatamente al periodo 2013-2015, il contributo non è dovuto:
– per i licenziamenti effettuati in conseguenza dei cambi di appalti ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali;
– nel settore delle costruzioni edili per chiusura cantiere.
Dal 1°gennaio 2017, in caso di licenziamento collettivo, il contributo di cui sopra è triplicato nel caso in cui la procedura (la dichiarazione di eccedenza di personale) si concluda senza accordo sindacale.