INPS presenta la nuova ASpI. Addio agli altri ammortizzatori sociali!

Mancano poco più di due settimane al debutto l’ASpI, assicurazione sociale per l’impiego, erede unica dei sussidi di disoccupazione e mobilità, e l’INPS, ha pensato bene di pubblicare adesso la circolare esplicativa n. 140 del 14/12/2012 avente ad oggetto: Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), istituita dall’art.2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Aspetti di carattere contributivo.

Delineata dalla riforma Fornero, l’Aspi interesserà tutti i dipendenti privati, compresi apprendisti e soci di cooperativa, che ad oggi sono senza coperture, e quelli pubblici a termine. Ovviamente, l’aver allargato il palcoscenico degli attori interessati rispetto al sistema attuale, ha, d’altro canto, inserito regole molto restrittive per il riconoscimento dello status di disoccupazione.

L’ASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, che siano in stato di disoccupazione e possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. E’ pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui quest’ultima non superi, nel 2013, l’importo mensile di 1.180 euro. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a tale importo, l’indennità è pari al 75% del predetto importo, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. È comunque stabilito un massimale erogabile, che mensilmente risulta essere pari a 1.119,32 Euro.

Non si applica il prelievo contributivo del 5,84% previsto per gli apprendisti (art. 26 della legge n. 41/1986) ed è riconosciuta la contribuzione figurativa. L’importo del trattamento è ridotto al 60% della retribuzione mensile di riferimento dopo i primi sei mesi di fruizione ed al 45% oltre il dodicesimo mese. L’ApI dura 12 mesi sino a 55 anni di età del lavoratore e 18 mesi oltre i 55 anni.

L’erogazione dell’ASpI è sospesa d’ufficio, fino ad un massimo di 6 mesi, in caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato (se la sospensione è  inferiore a sei mesi, l’ASPI riprende a decorrere dal momento della sospensione). Inoltre, la sua erogazione può essere ridotta in caso di svolgimento di lavoro autonomo, dal quale derivi un reddito inferiore al limite stabilito ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. In caso di sospensione, i periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di sostegno (per l’ASpI e la mini-ASpI).

A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai lavoratori che non raggiungono il requisiti assicurativi e contributivi richiesti per l’ASpI, qualora possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi, può essere liquidata un’indennità denominata mini-ASpI. Il trattamento mini-ASpI viene corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. La mini-ASpI sostituisce l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ed è condizionata alla presenza e alla permanenza dello stato di disoccupazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i casi di licenziamento di un lavoratore assunto a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps una somma pari al 50% del trattamento mensile Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Il contributo è dovuto anche in caso di interruzione del rapporto di apprendistato che non sia dovuta a dimissioni o a recesso del lavoratore. Il contributo non è dovuto fino al 31 dicembre 2016 nei casi in cui venga versato il contributo d’ingresso per la mobilità (essendo quest’ultimo dovuto fino a tale data in base al periodo transitorio).

Limitatamente al periodo 2013-2015, il contributo non è dovuto:

– per i licenziamenti effettuati in conseguenza dei cambi di appalti ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali;

– nel settore delle costruzioni edili per chiusura cantiere.

Dal 1°gennaio 2017, in caso di licenziamento collettivo, il contributo di cui sopra è triplicato nel caso in cui la procedura (la dichiarazione di eccedenza di personale) si concluda senza accordo sindacale.

More Reading

Post navigation

1 Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *