Inps: online gli incentivi per l’assunzione di donne e over 50

L’Inps, col il messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013, informa che a decorrere da oggi, 30 luglio 2013, è disponibile online il modulo 92-2012 per la comunicazione finalizzata alla fruizione delle agevolazioni contributive su assunzioni di over 50 e donne di ogni età. Il modulo si trova nel Cassetto previdenziale aziende ed aziende agricole.

L’incentivo previsto è pari alla riduzione del 50% di contributi previdenziali dovuti all’Inps e assicurativi dovuti all’Inail dai datori di lavoro. Le assunzioni con contratto di lavoro subordinato, di lavoratori ultracinquantenni disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualsiasi età, disoccupate da almeno 24 mesi oppure da 6 mesi e residenti in aree svantaggiate.incentivo assunzione donne

Già la scorsa settimana, l’Inps aveva comunicato, con la circolare n. 111 del 24 Luglio, l’area di applicazione degli incentivi all’assunzione spettanti per coloro che assumono le seguenti categorie di lavoratori:

  • uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
  • donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito  da almeno sei mesi”;
  • donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito  da almeno sei mesi”;
  • donne di qualsiasi età,  ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

La nozione di lavoratore “privo di un impiego regolarmente retribuito” è stata  definita dal decreto del Ministero del lavoro  e delle politiche sociali del 20 marzo 2013 ed è stata ora chiarita – con particolare riferimento all’incentivo previsto dalla legge 92/2012 – dal Ministero stesso, mediante la circolare n. 34 del 25 luglio 2013

In sintesi – in conformità al decreto ed ai chiarimenti ministeriali – deve essere qualificata priva di impiego regolarmente retribuito la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):

  • non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;
  • né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa  e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale (Euro 8.000 per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati, Euro 4.800 per i redditi da impresa o derivanti dall’esercizio di professioni).

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *